ALLEGATO «A»
AL N. 4397
di raccolta
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1) – E’ costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Fasano Piùlita – ONLUS“.
L’Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.
L’acronimo ONLUS costituisce peculiare segno distintivo della Associazione e a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
Art. 2) – L’Associazione ha sede in Fasano (Brindisi), Via Roma numero civico 91 (novantuno).
Art. 3) – L’Associazione, che non ha finalità di lucro, opera nel territorio nazionale ed ha per scopo:
- la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente (con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni), delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio, del mare e del paesaggio; a favore di stili di vita improntati allo sviluppo sostenibile e ad un equilibrato rapporto tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura;
- la promozione della cultura e dell’arte (per la quale siano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato), con la valorizzazione del ruolo che la cultura e l’arte ricoprono nella sfera sociale, professionale e personale di ogni individuo.
L’Associazione:
- persegue la valorizzazione della persona umana in armonia con la natura e con i valori della solidarietà sociale;
- si impegna per la promozione della salute, del benessere e della sicurezza delle persone e delle comunità;
- promuove lo sviluppo sostenibile, per una società basata su un corretto equilibrio tra esseri umani e natura, garantito dall’uso appropriato delle risorse naturali in nome delle attuali e future generazioni, mantenendo un equilibrio ecologico tra benessere economico, ambiente ed equità sociale. Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione e di emarginazione; promuove la legalità, la democrazia e la trasparenza attraverso l’impegno concreto dei suoi aderenti;
- promuove la partecipazione ed il volontariato dei cittadini nella difesa dell’ambiente e per il miglioramento della qualità della vita, favorendo una migliore coesione sociale e una modifica dei comportamenti individuali e collettivi;
- si batte per un maggiore e più equo benessere economico, promuovendo lo sviluppo di tutte quelle forme e attività di economia che si avvantaggiano di un rapporto ecologico con l’ambiente (economia circolare, bio-economia, economia civile, eccetera);
- opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, arte, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione della cultura e dell’arte per tutto l’arco della vita della persona e formare una coscienza scientifica diffusa;
- interviene nel campo dell’educazione e della didattica, nonché dell’apprendimento permanente, per favorire in tutte le fasce d’età una nuova sensibilità ambientale disponibile ad impegnarsi per realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
Per raggiungere le finalità di cui sopra, l’Associazione potrà:
- a) produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, artistico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b) produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;
- c) svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti allo scopo sociale;
- d) promuovere e organizzare eventi culturali quali fiere, mostre, esibizioni, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- e) promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza allo scopo sociale;
- f) attivare campagne in difesa dell’ambiente e del clima;
- g) diffondere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo giusto e pulito improntato alla legalità, valorizzando le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti che a tal fine vorranno impegnarsi nel territorio.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente.
Per il conseguimento del proprio scopo, l’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
SOCI
Art. 4) – L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.
Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 8 (otto) giorni.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all’attività dell’Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 8 (otto) giorni.
L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.
Art. 5) – I soci hanno tutti uguali diritti.
L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinata all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant’altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all’Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.
Il recesso comunicato dopo la data dell’assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.
E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
PATRIMONIO
Art. 6) – L’Associazione trae i mezzi per conseguire il proprio scopo:
- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
ORGANI
Art. 7) – Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) la Presidenza;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall’art. 10, sesto comma, del D.Lgs. n. 460/1997.
ASSEMBLEA
Art. 8) – L’assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine del mese di Aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci in regola con i contributi sociali.
Le convocazioni dell’assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l’ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax o posta elettronica, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall’assemblea medesima.
Art. 9) – Sono di competenza dell’assemblea:
- a) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
- b) l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori;
- e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
- f) qualsiasi delibera attinente all’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- g) l’approvazione di un regolamento interno;
- h) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 10) – Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese quelle attinenti all’approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.
Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.
Delle deliberazioni dell’assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11) – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall’assemblea anche tra i non soci e dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.
Art. 12) – Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell’adunanza con telefax o a mezzo di posta elettronica, e nei casi di urgenza almeno cinque giorni prima.
Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Comitato Esecutivo, il Tesoriere, il Vice Presidente e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l’assemblea, nomina il Presidente.
Art. 13) – Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo e al Segretario.
COMITATO ESECUTIVO
Art. 14) – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri 3 (tre) Consiglieri.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
PRESIDENZA
Art. 15) – Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.
TESORIERE
Art. 16) – Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all’assemblea.
SEGRETARIO
Art. 17) – Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione.
Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 18) – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, con la designazione del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 19) – Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da 5 (cinque) membri nominati dall’assemblea.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno <
La loro decisione sarà inappellabile.
ESERCIZIO
Art. 20) – Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
UTILI E AVANZI Dl GESTIONE
Art. 21) – E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 22) – L’assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio di Amministrazione.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Art. 23) – L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3 – comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
F.to: Elena Colucci – Bonazzi Carlo – Angela Colucci – Antonella Perrini Notaio.
Allegato: Statuto Piulita